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venerdì 6 marzo 2009

Si perde il costo dell’IVA se non si recupera

Chi rinuncia alla detraibilità dell’IVA non può dedurla dal reddito; lo precisa la circolare 6/E del 3.03.09 dell’Agenzia delle Entrate in merito al trattamento fiscale delle spese alberghiere e di ristorazione previsto dal decreto legge 112 del 2008 che ha innovato la disciplina.

Dal 1° settembre 2008 l’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande è integralmente detraibile (100%) per le imprese ed i professionisti, ma chi non chiede la fattura non la può recuperare e il costo dell’IVA non è deducibile dal reddito.

Dal 1 gennaio 2009 è cambiato anche il regime di deducibilità di dette spese ai fini delle imposte sul reddito:
- per le imprese, tali spese sono deducibili nella misura del 75%,
- per i lavoratori autonomi, sono deducibili ugualmente nella misura del 75%, ma nel limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

La limitazione della deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione non si applica alle spese sostenute dai tour operator e dalle agenzie di viaggi, in quanto si tratta di prestazioni di servizi la cui rivendita costituisce oggetto dell’attività propria dell’impresa.

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