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martedì 15 aprile 2008

Sanata dalla Corte Costituzionale una ulteriore sovrapposizione di competenze

Con la riforma del titolo V della Costituzione la materia del turismo è diventata competenza legislativa residuale esclusiva delle Regioni, ma il Governo italiano continua ad ignorarlo.

Come si era pronosticato a lezione, i ricorsi delle Regioni Veneto e Lombardia hanno avuto successo per i commi 1227 e 1228 della Finanziaria 2007 che prevedevano finanziamenti al settore senza disciplinare il coinvolgimento delle Regioni nell’adozione dei provvedimenti specifici di riparto ed erogazione dei fondi (sentenza n. 94/2008 della Corte Costituzionale).

Conoscete le perplessità personali sul modello di federalismo italiano, ma una volta scelto bisogna rispettarlo.
Nel caso di specie (finanziamento dell’industria turistica), lo Stato non può non coordinare gli interventi con le Regioni che già erogano, anche grazie agli strumenti di programmazione europei, aiuti di stato alle imprese turistiche, perché si rischia di duplicare o sovrapporre gli interventi in alcune direzioni trascurandone altre o ancora peggio, di realizzarli su obiettivi contrari a quelli regionali annullando, di fatto, le strategie di sviluppo locale.

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