Mi è stato chiesto, dal Presidente di una Associazione di B&B abruzzesi, se è dovuto il canone RAI in caso di mancaza dell'antenna o di utilizzo dell'apparecchio e se si è tenuti a versare il canone normale o quello speciale.
La questione posta si sostanzia in due quesiti:
- il primo, riguarda l’assogettabilità dei B&B al pagamento del canone RAI speciale;
- il secondo, concerne la possibilità di non pagare il canone ordinario o speciale che sia, se l’immobile è privo di antenna per ricevere il segnale radiovisivo o l’apparecchio è talmente obsoleto che non viene più utilizzato.
- il primo, riguarda l’assogettabilità dei B&B al pagamento del canone RAI speciale;
- il secondo, concerne la possibilità di non pagare il canone ordinario o speciale che sia, se l’immobile è privo di antenna per ricevere il segnale radiovisivo o l’apparecchio è talmente obsoleto che non viene più utilizzato.
Nel premettere che i quesiti non sono di competenza regionale, ma statale, l’obbligazione in argomento non deriva da un contratto di somministrazione, ma dalla semplice detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione e nasce per una imposizione della normativa statale. Anche se impropriamente essa viene denominata “canone”, si tratta di una vera e propria imposta di possesso, non legata ad una determinata prestazione di un servizio da parte di un soggetto pubblico.
Il tributo è nominale, è cioè l’obbligo è attribuito al detentore dell’apparato e ne sono soggetti anche gli stranieri compresi i turisti.
Il tributo è nominale, è cioè l’obbligo è attribuito al detentore dell’apparato e ne sono soggetti anche gli stranieri compresi i turisti.
Il R.D.L.21/02/1938 n. 246 (convertito in L. 4 giugno 1938, n. 880) istitutivo dell’imposta, al primo articolo “Dell’abbonamento alle radioaudizioni”, così recita:
“Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento”.
Anche se l’Agenzia delle Entrate le definisce tasse sulle radiodiffusioni , la sua qualificazione giuridica è stata sancita definitivamente dalla Corte costituzionale, nella sentenza del 26 giugno 2002, n. 284, con la quale riconobbe che, "benché all’origine apparisse configurato come corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio [...] ha da tempo assunto, nella legislazione, natura di prestazione tributaria, fondata sulla legge [...] E se in un primo tempo sembrava prevalere la configurazione del canone come "tassa", collegata alla fruizione del servizio, in seguito lo si è piuttosto riconosciuto come imposta".
Inoltre, le entrate derivanti dall’imposta sono riscosse dallo Stato anche se sono direttamente devolute alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., una società (in precedenza Ente) di proprietà pubblica. Di conseguenza, la Struttura competente a dirimere la questione è l’Agenzia delle Entrate che può essere formalmente interessata mediante l’istituto dell’interpello.
Quando vi sono "obiettive condizioni di incertezza" nella normativa, il contribuente può rivolgere un quesito all'amministrazione finanziaria, che è tenuta a rispondere entro 120 giorni altrimenti si applica la regola del "silenzio-assenso".
E’ pur vero però che, interpellata sulla tipologia di apparecchi che rientrano nella previsione normativa, l'Agenzia delle Entrate ha risposto che la determinazione degli oggetti interessati dalla norma "esula dalla competenza istituzionale" della medesima, spettando invece al Ministero delle Comunicazioni.
Si crede comunque che la dichiarazione abbia motivazioni in ordine alle conoscenze tecniche e non sulla competenza normativa.
Nel porre l’interpello, circa il pagamento del canone RAI speciale e non di quello ordinario da parte dei titolari di B&B, si consiglia di far leva sul carattere familiare dell’attività sancito negli articoli nn. 1 e 2 della L.R. n. 78/00.
Infatti, il canone: per uso ordinario, è dovuto da chi possiede o detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare, mentre quello speciale, è dovuto da chi possiede o detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dall'ambito familiare (D.L. Lt. 21/12/1944 n. 458).
Si potrebbe proporre la similitudine del turista ospitato con un parente in visita che usufruisce dello stesso apparecchio.
Poiché l’attività di B&B è svolta in ambito familiare, “avvalendosi della normale organizzazione familiare”, dovrebbe applicarsi il canone ordinario, ma sovviene però la circostanza dell’impiego a scopo di lucro diretto o indiretto.
La normativa sulla seconda tipologia di abbonamento (quella speciale) riguarda gli apparecchi usati nell'esercizio di un'attività commerciale e/o a scopo di lucro diretto o indiretto (abbonamento speciale, deducibile dal reddito d'impresa), che prevede diverse tabelle di costi e modalità di applicazione.
Se sicuramente può essere esclusa, per i B&B, l’applicazione della tariffa speciale quando ci si riferisce all’esercizio di una attività commerciale, altrettanto non può dirsi quando la congiunzione “o”, tendendo ad indicare “oppure” barrata con la “e”, stabilisce una nuova casistica e cioè quella di utilizzo dell’apparecchio “a scopo di lucro diretto o indiretto”.
Contrariamente ad una attività commerciale, l’esercizio di un B&B prevede una attività saltuaria di alloggio e prima colazione ed è, per definizione, una attività occasionale, non esercitabile come professione abituale, che viene svolta avvalendosi esclusivamente della normale organizzazione familiare (art 2, secondo comma L.R. 78/00).
Non si può negare però che, la televisione in camera o ubicata in una apposita stanza, se regolarmente funzionante, crei un valore aggiuntivo al soggiorno e quindi, sia in grado di realizzare un lucro diretto: una tariffa più elevata; ovvero indiretto se, ad esempio, ne viene solo comunicata l’esistenza a fini promozionali.
Di conseguenza, nel formulare l’interpello occorrerà soprattutto fornire una adeguata motivazione circa l’inesistenza di questo cosiddetto lucro diretto o indiretto e ci si potrà battere, con più successo, per l’apparecchio ubicato in stanze comuni alla famiglia ed ai turisti, rispetto a quelli sistemati nella singola camera autorizzata per l’ospitalità.
Dovrebbe però essere acquisito, che qualora vada applicato il canone speciale, esso concorra alla formazione del reddito e quindi, essere fiscalmente deducibile per intero poiché vincolato al singolo apparecchio.
In caso di possesso di un unico apparecchio, la tariffa da applicare sembra sia la E) che riguarda le “strutture ricettive (intese come Alberghi, Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. - DPCM 13/09/2002) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421”.
“Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento”.
Anche se l’Agenzia delle Entrate le definisce tasse sulle radiodiffusioni , la sua qualificazione giuridica è stata sancita definitivamente dalla Corte costituzionale, nella sentenza del 26 giugno 2002, n. 284, con la quale riconobbe che, "benché all’origine apparisse configurato come corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio [...] ha da tempo assunto, nella legislazione, natura di prestazione tributaria, fondata sulla legge [...] E se in un primo tempo sembrava prevalere la configurazione del canone come "tassa", collegata alla fruizione del servizio, in seguito lo si è piuttosto riconosciuto come imposta".
Inoltre, le entrate derivanti dall’imposta sono riscosse dallo Stato anche se sono direttamente devolute alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., una società (in precedenza Ente) di proprietà pubblica. Di conseguenza, la Struttura competente a dirimere la questione è l’Agenzia delle Entrate che può essere formalmente interessata mediante l’istituto dell’interpello.
Quando vi sono "obiettive condizioni di incertezza" nella normativa, il contribuente può rivolgere un quesito all'amministrazione finanziaria, che è tenuta a rispondere entro 120 giorni altrimenti si applica la regola del "silenzio-assenso".
E’ pur vero però che, interpellata sulla tipologia di apparecchi che rientrano nella previsione normativa, l'Agenzia delle Entrate ha risposto che la determinazione degli oggetti interessati dalla norma "esula dalla competenza istituzionale" della medesima, spettando invece al Ministero delle Comunicazioni.
Si crede comunque che la dichiarazione abbia motivazioni in ordine alle conoscenze tecniche e non sulla competenza normativa.
Nel porre l’interpello, circa il pagamento del canone RAI speciale e non di quello ordinario da parte dei titolari di B&B, si consiglia di far leva sul carattere familiare dell’attività sancito negli articoli nn. 1 e 2 della L.R. n. 78/00.
Infatti, il canone: per uso ordinario, è dovuto da chi possiede o detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare, mentre quello speciale, è dovuto da chi possiede o detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dall'ambito familiare (D.L. Lt. 21/12/1944 n. 458).
Si potrebbe proporre la similitudine del turista ospitato con un parente in visita che usufruisce dello stesso apparecchio.
Poiché l’attività di B&B è svolta in ambito familiare, “avvalendosi della normale organizzazione familiare”, dovrebbe applicarsi il canone ordinario, ma sovviene però la circostanza dell’impiego a scopo di lucro diretto o indiretto.
La normativa sulla seconda tipologia di abbonamento (quella speciale) riguarda gli apparecchi usati nell'esercizio di un'attività commerciale e/o a scopo di lucro diretto o indiretto (abbonamento speciale, deducibile dal reddito d'impresa), che prevede diverse tabelle di costi e modalità di applicazione.
Se sicuramente può essere esclusa, per i B&B, l’applicazione della tariffa speciale quando ci si riferisce all’esercizio di una attività commerciale, altrettanto non può dirsi quando la congiunzione “o”, tendendo ad indicare “oppure” barrata con la “e”, stabilisce una nuova casistica e cioè quella di utilizzo dell’apparecchio “a scopo di lucro diretto o indiretto”.
Contrariamente ad una attività commerciale, l’esercizio di un B&B prevede una attività saltuaria di alloggio e prima colazione ed è, per definizione, una attività occasionale, non esercitabile come professione abituale, che viene svolta avvalendosi esclusivamente della normale organizzazione familiare (art 2, secondo comma L.R. 78/00).
Non si può negare però che, la televisione in camera o ubicata in una apposita stanza, se regolarmente funzionante, crei un valore aggiuntivo al soggiorno e quindi, sia in grado di realizzare un lucro diretto: una tariffa più elevata; ovvero indiretto se, ad esempio, ne viene solo comunicata l’esistenza a fini promozionali.
Di conseguenza, nel formulare l’interpello occorrerà soprattutto fornire una adeguata motivazione circa l’inesistenza di questo cosiddetto lucro diretto o indiretto e ci si potrà battere, con più successo, per l’apparecchio ubicato in stanze comuni alla famiglia ed ai turisti, rispetto a quelli sistemati nella singola camera autorizzata per l’ospitalità.
Dovrebbe però essere acquisito, che qualora vada applicato il canone speciale, esso concorra alla formazione del reddito e quindi, essere fiscalmente deducibile per intero poiché vincolato al singolo apparecchio.
In caso di possesso di un unico apparecchio, la tariffa da applicare sembra sia la E) che riguarda le “strutture ricettive (intese come Alberghi, Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. - DPCM 13/09/2002) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421”.
7 commenti:
Ma possibile che a casa propria non si e' liberi di fare cio che si voglia senza che ci vengano a fare i conti in tasca. Questo paese e' assurdo. Chi lo governa e' assurdo. Canone per i BB... tra poco dovranno mettere il regiostratore di cassa magari... gia l'iter burocratico impiega un anno se si e' fortunanti e preparati... poi non si puo neanche servire un ciambellone fatto in casa perche la legge vuole che si servano solo prodotti preconfezionati... eppure nei BB all'estero trovavo sempre cose fresche e fatte in casa... qui da noi rischi una multa se lo fai.. lasciateci vivere santo cielo!!!!
Come sempre è solo una questione di onestà, se abbiamo delle imposte e le paghiamo forse riusciamo ad ottenerne dei "servizi migliori" ma in italia a partire da chi fà le leggi per finire a chi le dovrebbe rispettare l'onestà è quasi un disonore.... siamo solo capaci di "eludere" e lamentarci delle cose che non funzionano!!!
Salve , pare quindi che il canone rai sia dovuto anche a chi ha un bed and breakfast nell'ambito familiare , ma visionando le tabelle relative ai canoni speciali si dovrebbe tenber conto dei periodi di apertura e chiusura della struttura ricettiva.
Salve sono Enzo, alla azienda del turismo hanno sempre detto che l'attività del B&B ...NON cambia lo stato d'uso della propria abitazione , e allora ?? perchè pagare il canone tv speciale ? se pago già il canone ordinario ?
Qualcuno mi risponda . Enzo 3478869151
IL Fisco é sempre più avido e miope.Io vivo grazie al mio reddito di lavoratore dipendente(operaio).Le modeste entrate che derivano dal B&B che gestisco mi fanno comodo ma sono disposto a rinunciavi. Grazie anche a questa nuova trovata del canone speciale sto pensando di chiudere l'attività.In tal caso sarà per me un sollievo non versare più ne tassa di soggiorno ne canone speciale ne soprattutto una bella fetta di irpef del mio 730. LO Stato avrà vinto ancora...LOL
IL Fisco é sempre più avido e miope.Io vivo grazie al mio reddito di lavoratore dipendente(operaio).Le modeste entrate che derivano dal B&B che gestisco mi fanno comodo ma sono disposto a rinunciavi. Grazie anche a questa nuova trovata del canone speciale sto pensando di chiudere l'attività.In tal caso sarà per me un sollievo non versare più ne tassa di soggiorno ne canone speciale ne soprattutto una bella fetta di irpef del mio 730. LO Stato avrà vinto ancora...LOL
La formula ricettiva del b&b è nata per incentivare il privato cittadino ad aprire la propria casa al turista.Infatti alcune regioni finanziano queste iniziative. Non a caso per i b&b non è prevista la partita iva,perche si tratta di attività occasionale per la quale non è previsto il pagamento di tasse, tranne che quelle di soggiorno previste dalle regioni. E allora mi chiedo: perché per la Rai tutto questo non vale? In barba allo stesso principio che governa questa speciale formula di ricettività la Rai chiede di un canone speciale. E se poi non si riuscissi a racimolare dura BNte l'anno, neanche i soldi per il canone, chi ci risarcisce? La Rai?
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