giovedì 25 febbraio 2010
Analisi di Italia.it
martedì 23 febbraio 2010
mercoledì 10 febbraio 2010
Secondo successo della lobby dei balneatori
martedì 9 febbraio 2010
lunedì 8 febbraio 2010
Aggiornato il paniere degli indici dei prezzi al consumo
On line il 7° rapporto sul turismo natura
E' on line il 7° Rapporto sul Turismo Natura e, come di consueto, ho collaborato alla sua stesura realizzando il capitolo "Il turismo e i parchi on line".
In questa edizione scrivo del Web marketing e dei social network, del fattore ambientale e del nuovo Ministro del Turismo, concludendo con il solito monitoraggio sul Web dei siti dei Parchi Nazionali.
martedì 22 dicembre 2009
Il 20 gennaio partiranno i buoni vacanza
martedì 15 dicembre 2009
Un viaggio sotto l’albero
Secondo l'osservatorio Amadeus questi viaggi ben impacchettati, tematizzati, curati nei dettagli e pronti per l’uso stanno incontrando il favore del pubblico italiano. Sembra che le vendite dei cofanetti, da scartare sotto l'albero di Natale o in altre occasioni, registrino aumenti del 15% sul 2008, con un più 9% anche dei voucher.
L'acquisto si può effettuare direttamente on line, presso i centri commerciali, nelle librerie o nelle agenzie di viaggio. Ad esempio lo Smartbox è venduto anche in alcune filiali di Auchan, La Rinascente, Media World, Saturn, Trony, Unieuro, Conad Leclerc, da alcune Librerie Mondadori e Feltrinelli, dal TCI, da Buffetti e da diverse agenzie.
Il gruppo Smartbox, leader europeo di questo genere di vendita, ha sviluppato l’idea dei cofanetti tematici prima in Francia, successivamente in Belgio ed Olanda, per poi entrare anche in Gran Bretagna, Irlanda, Spagna, Svizzera, Portogallo, Italia, Germania, Svezia e Danimarca. E’ anche presente negli Stati Uniti, Canada, Giappone e presto sarà in Brasile.
Nel 2007, il gruppo Smartbox ha distribuito sul mercato più di 2 milioni di cofanetti regalo.
Sempre in Francia nasce Regalbox dall'esperienza della più importante azienda francese di buoni regalo Lebonkado. L'innovazione di prodotto e dei canali di distribuzione viene successivamente ripresa da diversi operatori italiani e oggi anche da un TO abruzzese: Narramondo di Giulianova.
Il cofanetto regalo denominato “Abruzzo PresentOso” contiene un pacchetto weekend di 2 notti per 2 persone, valido tutto l’anno, a scelta tra 12 località abruzzesi, a ciascuna delle quali è associato un omaggio tipico abruzzese. Il prodotto è composto da 12 confezioni con schede tematiche collegate alle 12 destinazioni proposte.
venerdì 11 dicembre 2009
Primo successo della lobby dei balneatori
Lo afferma il membro italiano della decima Commissione Permanente dell'Industria, Commercio e Turismo.
martedì 1 dicembre 2009
Categoria a rischio estinzione: balneatori.

Realmente gli stabilimenti balneari non sono altro che una delle componenti di una delle tipologie del turismo, quella balneare tradizionale. Esistono tante altre forme di turismo a cominciare dallo sci invernale che tra breve inizierà la sua stagione. E’ pur vero però che senza di essi è difficile proporre e vendere il turismo mare.
Ma se la preoccupazione degli imprenditori della spiaggia è quella della “sopravvivenza del turismo” o dell’integrità ambientale o ancora dell’immagine possono da subito riconsegnare le concessioni in modo da consentire alle Amministrazioni pubbliche di procedere per tempo alle nuove assegnazioni in modo che per la prossima stagione estiva tutto sia pronto.
A prescindere dalla provocazione, la lobby dei balneatori è di nuovo sul piede di guerra paventando la chiusura di circa 13.000 imprese del settore (cfr. comunicato stampa FIB – ma quante sono?). Dopo le periodiche lotte per stabilire i canoni demaniali, oggi scendono in campo per recuperare il “diritto di insistenza” che è stato dichiarato incompatibile con la normativa europea (cfr. procedura di infrazione n. 2008/4908). Già oggi, il contrasto tra la normativa statale (rinnovi sessennali automatici) e l'ordinamento comunitario, comporta la disapplicazione della disciplina nazionale e impone l'obbligo di tale disapplicazione non solo ai giudici, ma anche a tutti gli organi dello Stato comprese le più diverse Autorità Amministrative.
L’allarme della chiusura di migliaia di imprese risulta pretestuoso poiché vige un altro principio di preferenza che non è stato impugnato e cioè, la tutela dell'ambiente costiero che secondo l'art. 37 del cod. nav., così come novellato dalla legge 494/1993, nel caso di nuove concessioni turistico-ricreative, occorre assegnare preferenza, alle richieste "che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili". Di conseguenza, se in passato le assegnazioni sono avvenute nel rispetto della suddetta preferenza non c’è da preoccuparsi verranno ri-assegante agli stessi soggetti poiché solo in caso mancanza di ragioni di preferenza, il rilascio della concessione avviene a chi offre il canone annuo maggiore. E se poi, malauguratamente le concessioni non dovessero essere rinnovate agli stessi soggetti, saranno altre imprese ad ottenerle e quindi, a far si che le spiagge non rimangano “deserte” e che si rispetti la “ratio” della demanialità è cioè la conservazione dell’uso pubblico cui il bene è destinato.
Il diritto di insistenza consisteva nell’interesse dei concessionari, ad essere preferiti, alla scadenza della concessione, ad altri aspiranti nella scelta del nuovo concessionario. L’ordinamento giuridico italiano considerava la posizione di colui che già si trova in una determinata situazione e che, quindi, avrebbe potuto patire un nocumento dal venir meno della concessione.
La pretesa che però deve essere espressamente riconosciuta dalla legge o dall'autonomia contrattuale delle parti (cfr. Sez. V, 9 dicembre 2002, n. 6764; 27 ottobre 2000 n. 5743), non è tutelata incondizionatamente, bensì incontra un limite nella discrezionalità dell'amministrazione (cfr. Sez. IV, 29 novembre 2000, n. 6321; Sez. IV, 1° ottobre 1993, n. 817).
In altre parole, se la normativa di assegnazione non la prevede espressamente il diritto non può essere fatto valere ovvero se la licitazione privata di assegnazione non considera il diritto in argomento, esso non è esercitatile.
Nel tempo e con la delega delle competenze, prima dallo Stato alle Regioni e poi ai Comuni, il diritto di insistenza previsto dall'art. 37 codice della navigazione è stato diversamente recepito nei vari ordinamenti.
Vivendo in una città di mare, è da bambino che frequento gli stabilimenti balneari ed ho avuto modo di conoscere i genitori ed i nonni di alcuni degli attuali “balneatori”, così come il praticantato e poi, l’esercizio, seppur breve, della professione di Dottore Commercialista mi ha consentito di conoscere le cosiddette “vendite” di alcune concessioni.
Grazie al rinnovo tacito o automatico, alla varie prelazioni, dal diritto di insistenza a quello di subentro, le concessioni vengono “confermate” quasi sempre agli stessi soggetti (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 24-07-2009, n. 4675) che spesso si trasformano da ditte individuali diventano imprese familiari o coniugali ed a volte società di persone che naturalmente possono cedere le quote sociali pur restando lo stesso soggetto giuridico. Ed ancora più facilmente se l’iniziale concessione era stata acquisita da una società di capitale.
In queste “cessioni” poi, l’importo del reale avviamento commerciale non viene determinato dalla capacità dell’azienda di produrre reddito, bensì dalla estensione dell’arenile e dagli immobili esistenti che grazie al diritto di insistenza vengono considerati al pari dell’edilizia convenzionata (concessione novantanovennale del terreno).
In pratica, il diritto di insistenza consente di trasformare una concessione a termine, in una a tempo indeterminato, ultra-vitalizia.
Il comportamento, che può apparire fiscalmente elusivo, viene anche premiato con incentivi fiscali in caso di aggregazione.
Forse, la spiaggia è entrata nella disponibilità del privato diventando di fatto una vera e propria “proprietà privata” cessando quindi, la sua funzione di proprietà pubblica (i beni pubblici sono tutti quei beni appartenenti allo Stato o ad altri Enti pubblici e destinati alla soddisfazione di interessi pubblici).
Il concessionario, come il proprietario, può alienare il bene, cioè può realizzare il valore di scambio che esso ha attraverso una super valutazione dell’avviamento commerciale. Può darlo in locazione, insieme alle attrezzature mobili o immobili insistenti sull’area, maggiorando il canone dell’affitto aziendale. Può cederlo agli eredi con o senza testamento.
Come un qualsiasi altro proprietario di una cosa dovrebbe però rispettare i limiti che la legge stabilisce ed adempiere gli obblighi che la stessa gli impone.
Senza voler entrare nel merito della procedura di infrazione della Commissione Europea che apre le concessioni al libero mercato, la stessa Costituzione italiana (art. 42) stabilisce, non per i beni pubblici, ma per la proprietà privata, che essa deve essere riconosciuta e garantita dalla legge, la quale ne determina i modi di acquisto, di godimento, ma anche i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere limitata come la proprietà terriera può essere sottoposta a vincoli o ad obblighi al fine di stabilire degli equi rapporti sociali (art. 44 cost.).
La Costituzione considera anche la relazione che esiste tra i diritti del proprietario e gli interessi che i soggetti non proprietari possono legittimamente avere nei confronti dei medesimi beni.
Come per le concessioni la pretesa non è tutelata incondizionatamente, bensì incontra dei limiti finalizzati al soddisfacimento di interessi pubblici. Anche il diritto di proprietà di un privato si arresta in ragione dell’adempimento di quei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale che sono richiamati in termini generali dall’art. 2 e che l’art. 42 specifica.
La Carta impone al legislatore ordinario di realizzare un’attenta ponderazione tra l’interesse individuale e quello sociale in relazione alle caratteristiche dei beni (sentenza 252/83).
Se quanto premesso ha un minimo di validità, la soluzione al problema posto dai balneatori appare di una logica sorprendente anche se paradossale: come richiesto dai balneatori potrebbe adottarsi la disciplina dell’esproprio per pubblico interesse, prevista per la proprietà privata, e per il quale è atteso un equo indennizzo.
Una norma transitoria potrebbe prevedere che l’indennizzo sborsato dall’Amministrazione possa essere successivamente recuperata dal vincitore della licitazione privata che assegna una nuova concessione che, a questo punto, potrebbe anche essere ventennale.
Ma l’approccio alla tematica non può non tener conto del nuovo concetto di etica pubblica, nella convinzione che il fine di ogni soggetto pubblico, e di ogni agire privato, debba essere il rispetto e lo sviluppo del “bene comune”.
“L’interesse ‘privato’ di terzi può, certo, coesistere con l’interesse pubblico, ma non deve essere la finalità prevalente: può essere solo un ‘interesse legittimo’, ‘occasionalmente protetto”.
“Questo criterio generale dell’interesse pubblico, come interesse prevalente rispetto agli interessi privati che possono coincidere o confliggere con esso, vale anche – sia pure in misura minore – nei rapporti tra enti e privati, siano essi cittadini o imprese.
Il singolo legittimamente rappresenta e chiede la tutela di specifici interessi, personali, di gruppo; ma non deve farlo senza tener conto dell’interesse generale, non essendo lecito per nessuno considerare la pubblica istituzione come una ‘greppia’ sulla quale gettarsi senza ritegno”.
Rimborsi delle tasse universitarie per corsi e master
I percorsi formativi finanziati svolti in Italia riguaradano:
1) Corsi di specializzazione post universitari: organizzati da Università, da Istituzioni pubbliche e private, quest’ultime solo se accreditate per l’alta formazione;
2) Master di II° livello: corsi a carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea vecchio ordinamento o specialistica, che rilasciano un titolo di studio accademico definito dal D.M. 270/2004;
3) Corsi di laurea i cui titoli di studio finali sono: laurea magistrale/specialistica, laurea vecchio ordinamento, titolo di studio legalmente equipollente;
4) Master di I° livello: corsi a carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea triennale o di titoli di studio legalmente equipollenti o, equiparati come titoli accademici e definiti dal D.M. 270/2004;
5) Corsi di laurea i cui titoli di studio finali sono: laurea, titolo di studio legalmente equipollente.
Per i percorsi formativi svolti all’estero:
1) Master post laurea il cui titolo è stato riconosciuto idoneo in Italia;
2) Corsi di alta professionalizzazione organizzati da Università, Accademie, altre Istituzioni pubbliche e private di alta formazione il cui titolo è stato riconosciuto idoneo in Italia.
venerdì 27 novembre 2009
Il “Chaotics” arriva in Italla
E' stato presentato a Roma l'ultimo libro di Philip Kotler e John A. Caslione sul tema della gestione dei cambiamenti nel nuovo contesto economico “post crisi”.
Chaotics presenta le linee guida per ad aiutare imprese a:
- individuare le fonti di turbolenza;
- prepare preparare gli scenari;
- prevedere le vulnerabilità e le opportunità;
- sviluppare risposte per garantire la resistenza a lungo termine e il successo;
- evitare il rischio e contemporaneamente promuovere gli interessi sociali;
- costruire la flessibilità in bilancio;
- approntare strategie di princing;
- modificare i prodotti per soddisfare i nuovi valori dei clienti.
giovedì 26 novembre 2009
Novità sul comprensorio turistico della Maielletta
Ieri i Presidenti delle Province di Chieti e di Pescara si sono riuniti, in un tavolo di confronto sul bacino sciistico della Majelletta, con i sindaci di Pretoro, Rapino, Roccamontepiano, Serramonacesca, Roccamorice e Lettomanoppello.
L’iniziativa, alla quale si auspica ampio successo, tende ad organizzare l’offerta di un prodotto che, guarda caso, non viene neanche citato nel “Piano di marketing Turistico provinciale Triennale 2008-2010” della Provincia di Pescara.
Come ben sanno i “ragazzi” che seguono questo blog, prima di cercare di “vendere” una destinazione o un prodotto turistico occorre crearlo, confezionarlo scegliendo una politica di princing e, in questo caso, inserirlo sotto il brand “Abruzzo”, realizzare la rete di vendita, dopo aver studiato i mercati ed i target, per poi, iniziare le azioni promozionali istituzionali.
Spesso gli Enti Locali, pur realizzando voluminosi “piani”, si dedicano solo all’ultima fase intraprendendo onerose azioni promozionali, come la partecipazione a fiere estere o campagne pubblicitarie frequentemente sul proprio territorio, che puntano solo a comunicare le risorse culturali ed ambientali non si sa bene a chi.
E il più delle volte trascurano i servizi pubblici elementari per l’accoglienza (parcheggi, bagni, ecc.) e la rete di relazioni-informazioni che reggono una destinazione turistica.
L’iniziativa in argomento si pone invece in una sequenza corretta. Il comprensorio sciistico che ha una unica identità e vocazione, pur essendo di una estensione limitata, abbraccia territori amministrati dalle due Province e da alcuni Comuni. Difficoltà amministrative e localismi hanno sempre frenato la nascita di un sistema turistico con uno skipass unico e un centro di prenotazione.
La speranza è che il tavolo prosegua i lavori e venga frequentato dagli operatori turistici e non.
martedì 24 novembre 2009
Come quantificare il turismo religioso e culturale in Abruzzo?
Se si prova a paragonare i dati pubblicati con le rilevazioni periodiche dell’ISTAT sui turisti italiani, si notano alcune differenze che potrebbero attribuirsi alla media ed al segmento nazionale.
Resta però il fatto che il 10,5% dei connazionali ha effettuato un viaggio per motivi culturali (visita a città o località d’arte) ed in particolare, quelli con motivazioni religiose hanno avuto una permanenza media di soli 2 giorni.
Di conseguenza, il fenomeno italiano sembra diverso da quello abruzzese non solo per la valutazione dei pellegrini che non pernottano (escursionisti), ma soprattutto quando si tenta di stimare il turismo religioso insieme a quello culturale.
Le percentuali rilevate dall'Associazione "Culto e Cultura" possono essere anche credibili; sono le modalità di elaborazione che però sembrano poco attendibili.
In primis ci si è basati su, non meglio precisate “statistiche ufficiali dell’Aptr”. E’ vero che la rete degli Uffici IAT gestiti dall’Aptr ricevono i mod. C/59 delle strutture ricettive, ma la validazione dei dati raccolti è competenza delle Regioni (SISTAN) e dell’ISTAT. Di conseguenza, sarebbe stato meglio prendere i dati “veramente” ufficiali, senza nulla voler togliere a quelli pubblicizzati dalle Aziende di Promozione Turistica, che a volte possono soffrire di interferenze politiche.
Inoltre, è molto difficile individuare le motivazioni principali di soggiorno basandosi solo sui flussi registrati dall’offerta (mod. C/59). Occorrerebbe almeno una indagine sulle strutture ricettive che determinasse le quote delle diverse ragioni di visita, ma sembra che questo non sia stato fatto.
Ancora più problematico è identificare la tipologia turistica delle diverse località e cioè, riuscire a stabilire per un comune la quota di turismo balneare rispetto a quella del turismo d’affari o ancora, quello natura rispetto a quello culturale ecc.. Invero, l’Istituto Nazionale di Statistica ha stabilito delle modalità di classifica delle località che sono: città di interesse storico e artistico, località montane, lacuali, marine, termali, collinari, religiose, capoluoghi non altrimenti classificati, comuni non altrimenti classificati. Ma per l’Abruzzo, non ha individuato alcuna “Città di interesse storico e artistico”.
Da tempo l’ISTAT con il CISIS cercano di modificare questa vecchia e poco attendibile modalità di classificazione che individua solo la tipologia prevalente non riuscendo a trovare un accordo. Sono stati fatti diversi tentativi e ci si è arenati su una caratterizzazione massima di tre tipologie per località con l’assegnazione di pesi per ognuna (ad esempio, Pescara potrebbe essere classificata con 40% di turismo d’affari e congressuale, 40% balneare e 20% culturale religioso).
Tentativi del genere spesso però risultano velleitari se non supportati da una indagine campionaria o da apposite richieste inserite nel censimento.
L’ultima indagine dell’Osservatorio Turistico Regionale (cfr. pag. 91 e seg. del Rapporto Annuale sul Turismo in Abruzzo – 2003) condotta attraverso 2000 interviste dirette e telefoniche agli italiani nel periodo maggio – settembre del 2003, evidenziava che, la principale motivazione di vacanza per gli italiani che intendevano recarsi in Abruzzo, era quella balneare (26%) seguita da quella invernale con lo scii in primo piano (22%) e da quella naturalistica (18%).
Il turismo religioso non raggiungeva il punto percentuale, mentre quello culturale si attestava al 3%, mentre la percezione dell’Abruzzo come meta culturale veniva segnalata “con maggiore frequenza (oltre il 10%) da chi non ha mai soggiornato in regione, mentre debole appare l’associazione con una possibile motivazione religiosa alla base del viaggio”.
Pur apprezzando il tentativo, si consiglia la realizzazione di indagini campionarie sulla domanda presente in Abruzzo, ripetendola nelle diverse stagioni, per quantificare il fenomeno con un minimo di attendibilità.