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sabato 12 settembre 2009

Le AdV possono avere propri autobus

Le agenzie di viaggio possono essere titolari di licenza di noleggio con conducente e non devono obbligatoriamente rivolgersi ad altre imprese di trasporto per l'organizzazione dei viaggi dei propri clienti.
E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 4898 del 4 agosto 2009 ribaltando una prassi consolidata.
La sentenza, richiamando la decisione n. 1919 del 2008 per una analoga controversia, ribadisce che “sono uffici viaggi e turismo le aziende che svolgono tutte o gran parte delle attività di seguito elencate: … f ) organizzazione di escursioni private o collettive, con o senza accompagnamento, per la visita delle città e dei dintorni, e noleggio di autovetture” e quando, l’art. 2 R.D.L. 2523/1936 stabilisce che “le agenzie di viaggio possono procedere al “noleggio di autovetture” (art. 2, lett. f), non si intende affatto creare un obbligo a carico delle agenzie, quanto, in via meramente esplicativa, sancire il contrario, e cioè che le dette agenzie, per specifici aspetti della propria attività, sono legittimate a servirsi di terzi, risolvendosi, peraltro, una diversa interpretazione in una evidente lesione dell’art. 41 Cost., con riferimento alla libertà di iniziativa economica, sia in quanto si porrebbe una irragionevole limitazione all’attività delle agenzie di viaggio, sia in quanto verrebbe a crearsi, di fatto, una sorta di “riserva monopolistica” delle imprese di trasporto, alle quali, per la organizzazione di viaggi o di escursioni, le agenzie di viaggio dovrebbero rivolgersi, non già per una propria libera scelta imprenditoriale”.
La Corte quindi, ribadisce che “la tesi secondo cui l’impresa di viaggi svolge solo attività di intermediazione e non anche di produzione diretta del viaggio deve ritenersi erronea”.
La sentenza, superando le interpretazioni consolidate, apre una "rivoluzione" nel settore a vantaggio delle Adv che potranno, non solo aumentare i servizi erogati, ma anche adattarli alle politiche aziendali e di marchio.
Purtoppo, la decisione non ha preso in esame la normativa delle Regioni, nella fattispecie quella della Campania, che normalmente distinguolo l'attività del Tour Operator da qualla del Travel Agent.
E' mancata una riflessione tra le due licenze, quella del "dettagliante", semplice intermediario, da quella del cosiddetto "grossista" o "assemblatore di servizi", produttore del "pacchetto".

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