E’ il decreto del PGR n. 67del 10/07/2009 che, nominando come Commissario il Direttore regionale al turismo, e conferendogli il mandato “per la provvisoria gestione dell’ente, al fine di garantire la funzionalità istituzionale dello stesso e l’armonizzazione della riforma con le linee di indirizzo di cui alla L.R. n. 4/2009”, ha intrapreso il cammino della riforma. La scelta, che ripete quella del 1997 effettuata nella precedente riorganizzazione, di far coincidere il Commissario con il responsabile della Direzione Turismo è senz’altro positiva ed apprezzabile; inoltre, rispetta l’art 11 della citata L. r. n. 4/09.
Non conoscendo le premesse - non pubblicate, restando al tenore letterale e divagando un po’, si cerca di approfondirne il significato della delega. Dal dispositivo sembrerebbe che la riforma sia stata già realizzata e che al Commissario spetti solo il compito di “armonizzarla” con la normativa nazionale in essere, come avviene nella giurisprudenza europea per i Paesi membri da cui il termine “armonizzare” dovrebbe essere stato mutuato, ma poi si precisa che la messa in armonia deve essere con una specifica legge regionale che “spiazza” il ragionamento. Anche perché se la legge di riorganizzazione fosse già stata pubblicata si dovevano nominare i nuovi organi dell’APTR e non il Commissario.
Forse si tratta di emanare un regolamento di attuazione avendo le Regioni potestà esclusiva in materia di turismo. Che per il momento, sembra la cosa più probabile, ma in questo caso il soggetto delegato appare incompetente. Il Commissario, anche considerato nella sua duplice veste, non può emanare provvedimenti regolamentari.
Soccorre parzialmente il primo punto del dispositivo quando decreta il commissariamento “nelle more dell’approvazione dell’apposita legge di riordino”; ma allora quali sono i compiti del Commissario se la riforma non c’è? Come fa ad “armonizzare”, inteso come “mettere d’accordo”, “equilibrare”, “fondere” una legge con un’altra se non gode del potere legislativo? E poi, già si prevede che i due dettati legislativi debbano essere in per forza contrasto?
Molto probabilmente si voleva realizzare una delega da parte degli organi politico-legislativi a quelli amministrativi della fase ricognitiva delle attese degli stakeholder del turismo abruzzese, ma anche dei dipendenti dell’Azienda (delle lobby in senso anglosassone) per poi redigere ed approvare la disciplina della riforma, e quindi, consentire l’armonizzazione dei regolamenti interni dell’APTR alla nuova legge. Solo in questo caso si può comprendere l’uso del termine in questione.
La propensione ad adottare una soluzione privatistica, che solo in futuro potrà essere valutata correttamente, probabilmente è dovuta anche:
- al “pasticcio” legislativo realizzato dalla L. r. n. 19 del 12.07.07 che, con l’intento di eliminare il CdA, sostituisce l’art. 13 della L. r. 54/1997 “Organi dell’APTR” dimenticando che un Direttore generale era già previsto e normato nel quarto comma dell’art. 12, all’art 15 e 17;
- e all’intempestivo avviso per l'acquisizione del Direttore dell'APTR dell’ottobre 2008 che lascia anche dubbi di legittimità.
Tralasciando le possibili, ma inutili polemiche sull’opportunità di nominare prima un Commissario che re-ingenierizzi un Ente alla maniera aziendalistica o predisporre prima la nuova normativa e poi affidarne la realizzazione ad un Direttore regionale, si saluta comunque positivamente la riconosciuta percezione di inefficienza del sistema con la volontà di regolare, in maniera differente da quella attuale, l’organizzazione turistica regionale.
I policy maker, che avevano gestito la precedente riforma, che ha visto la nascita dell’APT unica regionale concentrando gli EE.PP.T. e quasi tutte le AA.S.T. (è rimasta ancora in piedi quella di Pescara), avevano scelto la seconda soluzione, giuridicamente più corretta ma non per questo per forza più efficiente. Si osservi, ad esempio, il tempo trascorso dalla deliberazione della G.R. di proposta di legge alla sua approvazione in Consiglio, oppure il disinteresse per il sesto e settimo comma della stessa L. r. n. 54/97 circa le convenzioni per la gestione degli Uffici IAT e per la successiva L. r. n. 11/99 che, dal combinato disposto dell’art. 40 e 41, attribuisce alle Province competenze in materia di informazione e accoglienza turistica riservando in capo alla Regione solo gli IAT a “carattere strategico”, meglio individuati poi, negli strumenti programmatici regionali. O ancora, la mancata applicazione del quarto comma dell’art. 12 che già nel 1997 indicava tre linee di prodotto regionali e, per ognuna, prevedeva un responsabile. Ne è testimone l’ultimo Programma Triennale 2006-2008 che tornava a disporre l’inserimento di responsabili di prodotto (o product manager – capitolo 6.1).
A questo punto però, dopo aver “giocato” sul termine “armonizzare”, viene spontaneo il porsi un quesito su come sarà la riforma e su quali saranno i “consigli” del Commissario.
In un prossimo post, si raccoglierà la sfida cercando di fornire una plausibile risposta.
Non conoscendo le premesse - non pubblicate, restando al tenore letterale e divagando un po’, si cerca di approfondirne il significato della delega. Dal dispositivo sembrerebbe che la riforma sia stata già realizzata e che al Commissario spetti solo il compito di “armonizzarla” con la normativa nazionale in essere, come avviene nella giurisprudenza europea per i Paesi membri da cui il termine “armonizzare” dovrebbe essere stato mutuato, ma poi si precisa che la messa in armonia deve essere con una specifica legge regionale che “spiazza” il ragionamento. Anche perché se la legge di riorganizzazione fosse già stata pubblicata si dovevano nominare i nuovi organi dell’APTR e non il Commissario.
Forse si tratta di emanare un regolamento di attuazione avendo le Regioni potestà esclusiva in materia di turismo. Che per il momento, sembra la cosa più probabile, ma in questo caso il soggetto delegato appare incompetente. Il Commissario, anche considerato nella sua duplice veste, non può emanare provvedimenti regolamentari.
Soccorre parzialmente il primo punto del dispositivo quando decreta il commissariamento “nelle more dell’approvazione dell’apposita legge di riordino”; ma allora quali sono i compiti del Commissario se la riforma non c’è? Come fa ad “armonizzare”, inteso come “mettere d’accordo”, “equilibrare”, “fondere” una legge con un’altra se non gode del potere legislativo? E poi, già si prevede che i due dettati legislativi debbano essere in per forza contrasto?
Molto probabilmente si voleva realizzare una delega da parte degli organi politico-legislativi a quelli amministrativi della fase ricognitiva delle attese degli stakeholder del turismo abruzzese, ma anche dei dipendenti dell’Azienda (delle lobby in senso anglosassone) per poi redigere ed approvare la disciplina della riforma, e quindi, consentire l’armonizzazione dei regolamenti interni dell’APTR alla nuova legge. Solo in questo caso si può comprendere l’uso del termine in questione.
La propensione ad adottare una soluzione privatistica, che solo in futuro potrà essere valutata correttamente, probabilmente è dovuta anche:
- al “pasticcio” legislativo realizzato dalla L. r. n. 19 del 12.07.07 che, con l’intento di eliminare il CdA, sostituisce l’art. 13 della L. r. 54/1997 “Organi dell’APTR” dimenticando che un Direttore generale era già previsto e normato nel quarto comma dell’art. 12, all’art 15 e 17;
- e all’intempestivo avviso per l'acquisizione del Direttore dell'APTR dell’ottobre 2008 che lascia anche dubbi di legittimità.
Tralasciando le possibili, ma inutili polemiche sull’opportunità di nominare prima un Commissario che re-ingenierizzi un Ente alla maniera aziendalistica o predisporre prima la nuova normativa e poi affidarne la realizzazione ad un Direttore regionale, si saluta comunque positivamente la riconosciuta percezione di inefficienza del sistema con la volontà di regolare, in maniera differente da quella attuale, l’organizzazione turistica regionale.
I policy maker, che avevano gestito la precedente riforma, che ha visto la nascita dell’APT unica regionale concentrando gli EE.PP.T. e quasi tutte le AA.S.T. (è rimasta ancora in piedi quella di Pescara), avevano scelto la seconda soluzione, giuridicamente più corretta ma non per questo per forza più efficiente. Si osservi, ad esempio, il tempo trascorso dalla deliberazione della G.R. di proposta di legge alla sua approvazione in Consiglio, oppure il disinteresse per il sesto e settimo comma della stessa L. r. n. 54/97 circa le convenzioni per la gestione degli Uffici IAT e per la successiva L. r. n. 11/99 che, dal combinato disposto dell’art. 40 e 41, attribuisce alle Province competenze in materia di informazione e accoglienza turistica riservando in capo alla Regione solo gli IAT a “carattere strategico”, meglio individuati poi, negli strumenti programmatici regionali. O ancora, la mancata applicazione del quarto comma dell’art. 12 che già nel 1997 indicava tre linee di prodotto regionali e, per ognuna, prevedeva un responsabile. Ne è testimone l’ultimo Programma Triennale 2006-2008 che tornava a disporre l’inserimento di responsabili di prodotto (o product manager – capitolo 6.1).
A questo punto però, dopo aver “giocato” sul termine “armonizzare”, viene spontaneo il porsi un quesito su come sarà la riforma e su quali saranno i “consigli” del Commissario.
In un prossimo post, si raccoglierà la sfida cercando di fornire una plausibile risposta.
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