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venerdì 14 agosto 2009

Avviato il riordino dell’APTR abruzzese (2° parte)

Nel precedente post si era promesso un tentativo di previsione della riforma e dei possibili “consigli” del Commissario.

Se si inizia spulciando i documenti ufficiali, all’insediamento della Giunta regionale, nella seduta Consiliare del 27 gennaio 2009, è stato presentato il programma di governo che nelle schede obiettivo (intervento n. 6) prevede la “revisione della L.R. 54/97, modificando la A.P.T.R. in struttura societaria, con partecipazione al capitale delle associazioni di categoria”.
Nel discorso di insediamento del Presidente, si rileva un’altra intenzione quella di “affidare il controllo dei bilanci di tutti gli Enti strumentali della Regione comprese le ASL, verrà uniformato ed affidato alla struttura di supporto speciale di controllo e non più alle singole Direzioni Tecniche di riferimento".

L’organo esecutivo, già all’atto dell’insediamento, rileva la necessità di ritoccare la legge di organizzazione e individua espressamente l’esigenza di modificare la veste giuridica dell’Azienda di promozione indicando anche la tipologia societaria e la composizione sociale. Purtroppo non motiva queste scelte che si possono solo presumere nella volontà di favorire una maggiore partecipazione dei privati alla gestione dell’APTR e nell’assoggettarlo ad una forma di controllo standardizzato per tutti gli Enti regionali.

Dopo pochi mesi, l’organo legislativo approva la L. r. n. 4/09 recante i “Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali” che all’art. 3 classifica le possibili “modalità organizzative”, in:
a) agenzia regionale, quando l’oggetto consiste nello svolgimento di attività specifiche di interesse pubblico;
b) azienda regionale, anche consortile quando l’oggetto consiste nella produzione e gestione di beni e servizi rivolti al consumo collettivo e destinati al soddisfacimento di finalità pubbliche. Le aziende hanno natura di ente pubblico economico;
c) istituto regionale, quando le funzioni e le attività attribuite sono caratterizzate prevalentemente da contenuti di alta specializzazione tecnico-scientifica ed orientate alla ricerca ed alla sperimentazione;
d) costituzione e partecipazione a società, per lo svolgimento dei servizi pubblici aventi rilevanza economica.

Combinando le due volontà, l’APTR, da Azienda regionale dovrebbe diventare Agenzia regionale anche prescindendo dall’oggetto, poiché secondo la norma le aziende dovrebbero avere natura di ente pubblico economico e quindi, non di società di capitali.
A dire il vero l’APTR potrebbe anche rientrare nella lettera d) e quindi, si potrebbe semplicemente costituire una società (controllata o partecipata) nella quale la Regione conferisce l’”azienda” APTR (cespiti, personale, organizzazione, ecc.) e le Associazioni di categoria altri beni o denaro.
Nel primo caso, sono confermati quali organi sociali il Direttore e il Collegio Sindacale (art. 4) e, in entrambi i casi, dovrebbero crescere i controlli che vengono esercitati, per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti, dal Consiglio regionale attraverso la Commissione consiliare competente, inoltre viene introdotto il controllo di gestione (art. 7 e 8).

Molto interessante potrebbe essere la combinazione della società partecipata con un capitale minoritario da parte dell’Ente pubblico e con l’ingresso non solo delle Associazioni di categoria, ma anche di singoli privati in modo da realizzare una sorta di Maison de la France nella quale gli investimenti annuali per la promozione turistica sono soprattutto privati. E’ una fattispecie che, in una congiuntura sfavorevole per la Regione il cui bilancio è assorbito dai problemi derivanti dal settore sanitario, potrebbe rilevarsi vincente. Forse però gli operatori privati abruzzesi non sono ancora maturi al punto da capire che occorre investire nella comunicazione della destinazione prima che in quella del singolo esercizio.

Un inconveniente potrebbe essere l’art. 13 della legge 4 agosto 2006 n. 248 che non consente alle società, con presenza di soggetti pubblici, di operare sul mercato poiché si ritiene che sarebbero in grado di alterare la concorrenza tra le imprese (sentenze TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 31 gennaio 2007 n. 140 e TAR Lazio, Sez. I ter, 20 febbraio 2007 n. 1486). La norma non consentirebbe di svolgere attività commerciali come, ad esempio, la gestione di un centro prenotazioni o la vendita delle guide turistiche, anche se, a dire il vero, esistono casi abruzzesi, che non impugnati, sopravvivono (cfr. la Ferrovia Adriatico Sangritana con l’Agenzia “Sangritana Viaggi & Vacanze).

Ipotizzata la natura e definiti i controlli, l’art. 3 aiuta a stabilire una questione ancora più importante e cioè la stessa esistenza in vita dell’APTR poiché recita: “i servizi pubblici, aventi per oggetto la produzione di beni e l’esercizio di attività volte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità regionale, sono erogati” dagli Enti regionali “nei soli casi in cui tali servizi non possono essere gestiti in maniera efficace ed economicamente conveniente dagli enti locali, ovvero la cui gestione diretta da parte dell’Amministrazione regionale, o mediante l’affidamento a terzi, con le modalità stabilite dalla vigente legislazione in materia di appalti, non risulti efficiente sotto il profilo dei risultati”.

Questo appare un disposto sconvolgente rispetto alla concezione passata ed alla situazione attuale. In effetti, l’articolato pone due condizioni fondamentali all’esistenza in vita di questi organismi.

Il primo vincolo riguarda la verifica della sussistenza di una impossibilità di una gestione da parte degli enti locali. Il secondo, di una inefficienza nella gestione diretta da parte della Regione stessa.

A questo punto si pone il problema di valutate questi presupposti; che si cercherà di affrontare in un prossimo post.

Il co-marchio del progetto Italia, Francia e Spagna


Il 30 luglio è stato registrato col n. 0001208791 il logo del progetto di co-marketing voluto dal nuovo Ministero del Turismo.

martedì 11 agosto 2009

Avviato il riordino dell’APTR abruzzese

E’ il decreto del PGR n. 67del 10/07/2009 che, nominando come Commissario il Direttore regionale al turismo, e conferendogli il mandato “per la provvisoria gestione dell’ente, al fine di garantire la funzionalità istituzionale dello stesso e l’armonizzazione della riforma con le linee di indirizzo di cui alla L.R. n. 4/2009”, ha intrapreso il cammino della riforma. La scelta, che ripete quella del 1997 effettuata nella precedente riorganizzazione, di far coincidere il Commissario con il responsabile della Direzione Turismo è senz’altro positiva ed apprezzabile; inoltre, rispetta l’art 11 della citata L. r. n. 4/09.

Non conoscendo le premesse - non pubblicate, restando al tenore letterale e divagando un po’, si cerca di approfondirne il significato della delega. Dal dispositivo sembrerebbe che la riforma sia stata già realizzata e che al Commissario spetti solo il compito di “armonizzarla” con la normativa nazionale in essere, come avviene nella giurisprudenza europea per i Paesi membri da cui il termine “armonizzare” dovrebbe essere stato mutuato, ma poi si precisa che la messa in armonia deve essere con una specifica legge regionale che “spiazza” il ragionamento. Anche perché se la legge di riorganizzazione fosse già stata pubblicata si dovevano nominare i nuovi organi dell’APTR e non il Commissario.

Forse si tratta di emanare un regolamento di attuazione avendo le Regioni potestà esclusiva in materia di turismo. Che per il momento, sembra la cosa più probabile, ma in questo caso il soggetto delegato appare incompetente. Il Commissario, anche considerato nella sua duplice veste, non può emanare provvedimenti regolamentari.

Soccorre parzialmente il primo punto del dispositivo quando decreta il commissariamento “nelle more dell’approvazione dell’apposita legge di riordino”; ma allora quali sono i compiti del Commissario se la riforma non c’è? Come fa ad “armonizzare”, inteso come “mettere d’accordo”, “equilibrare”, “fondere” una legge con un’altra se non gode del potere legislativo? E poi, già si prevede che i due dettati legislativi debbano essere in per forza contrasto?

Molto probabilmente si voleva realizzare una delega da parte degli organi politico-legislativi a quelli amministrativi della fase ricognitiva delle attese degli stakeholder del turismo abruzzese, ma anche dei dipendenti dell’Azienda (delle lobby in senso anglosassone) per poi redigere ed approvare la disciplina della riforma, e quindi, consentire l’armonizzazione dei regolamenti interni dell’APTR alla nuova legge. Solo in questo caso si può comprendere l’uso del termine in questione.

La propensione ad adottare una soluzione privatistica, che solo in futuro potrà essere valutata correttamente, probabilmente è dovuta anche:
- al “pasticcio” legislativo realizzato dalla L. r. n. 19 del 12.07.07 che, con l’intento di eliminare il CdA, sostituisce l’art. 13 della L. r. 54/1997 “Organi dell’APTR” dimenticando che un Direttore generale era già previsto e normato nel quarto comma dell’art. 12, all’art 15 e 17;
- e all’intempestivo avviso per l'acquisizione del Direttore dell'APTR dell’ottobre 2008 che lascia anche dubbi di legittimità.

Tralasciando le possibili, ma inutili polemiche sull’opportunità di nominare prima un Commissario che re-ingenierizzi un Ente alla maniera aziendalistica o predisporre prima la nuova normativa e poi affidarne la realizzazione ad un Direttore regionale, si saluta comunque positivamente la riconosciuta percezione di inefficienza del sistema con la volontà di regolare, in maniera differente da quella attuale, l’organizzazione turistica regionale.

I policy maker, che avevano gestito la precedente riforma, che ha visto la nascita dell’APT unica regionale concentrando gli EE.PP.T. e quasi tutte le AA.S.T. (è rimasta ancora in piedi quella di Pescara), avevano scelto la seconda soluzione, giuridicamente più corretta ma non per questo per forza più efficiente. Si osservi, ad esempio, il tempo trascorso dalla deliberazione della G.R. di proposta di legge alla sua approvazione in Consiglio, oppure il disinteresse per il sesto e settimo comma della stessa L. r. n. 54/97 circa le convenzioni per la gestione degli Uffici IAT e per la successiva L. r. n. 11/99 che, dal combinato disposto dell’art. 40 e 41, attribuisce alle Province competenze in materia di informazione e accoglienza turistica riservando in capo alla Regione solo gli IAT a “carattere strategico”, meglio individuati poi, negli strumenti programmatici regionali. O ancora, la mancata applicazione del quarto comma dell’art. 12 che già nel 1997 indicava tre linee di prodotto regionali e, per ognuna, prevedeva un responsabile. Ne è testimone l’ultimo Programma Triennale 2006-2008 che tornava a disporre l’inserimento di responsabili di prodotto (o product manager – capitolo 6.1).

A questo punto però, dopo aver “giocato” sul termine “armonizzare”, viene spontaneo il porsi un quesito su come sarà la riforma e su quali saranno i “consigli” del Commissario.

In un prossimo post, si raccoglierà la sfida cercando di fornire una plausibile risposta.

martedì 4 agosto 2009

Stabile il flusso turistico estivo


Secondo la periodica indagine di Unioncamere-Isnart il numero dei nostri connazionali che trascorrerà un periodo di ferie nel corso dei mesi estivi dovrebbe essere all’incirca uguale a quello dello scorso anno (circa 26 milioni di persone).

La previsione per l’Abruzzo è migliore rispetto a quella effettuata dall’istituto DINAMICHE di cui si è accennato nel post del 17.07.09. E’ attesa una quota di turisti italiani del 2,5% rispetto alla precedente previsione dell’1,5%.

In termini assoluti però gli arrivi dovrebbero essere 457.000 con una diminuzione, rispetto al 2008, di circa 289.000 persone pari ad un calo del 39%.