Nel precedente post si era promesso un tentativo di previsione della riforma e dei possibili “consigli” del Commissario.
Se si inizia spulciando i documenti ufficiali, all’insediamento della Giunta regionale, nella seduta Consiliare del 27 gennaio 2009, è stato presentato il programma di governo che nelle schede obiettivo (intervento n. 6) prevede la “revisione della L.R. 54/97, modificando la A.P.T.R. in struttura societaria, con partecipazione al capitale delle associazioni di categoria”.
Nel discorso di insediamento del Presidente, si rileva un’altra intenzione quella di “affidare il controllo dei bilanci di tutti gli Enti strumentali della Regione comprese le ASL, verrà uniformato ed affidato alla struttura di supporto speciale di controllo e non più alle singole Direzioni Tecniche di riferimento".
L’organo esecutivo, già all’atto dell’insediamento, rileva la necessità di ritoccare la legge di organizzazione e individua espressamente l’esigenza di modificare la veste giuridica dell’Azienda di promozione indicando anche la tipologia societaria e la composizione sociale. Purtroppo non motiva queste scelte che si possono solo presumere nella volontà di favorire una maggiore partecipazione dei privati alla gestione dell’APTR e nell’assoggettarlo ad una forma di controllo standardizzato per tutti gli Enti regionali.
Dopo pochi mesi, l’organo legislativo approva la L. r. n. 4/09 recante i “Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali” che all’art. 3 classifica le possibili “modalità organizzative”, in:
a) agenzia regionale, quando l’oggetto consiste nello svolgimento di attività specifiche di interesse pubblico;
b) azienda regionale, anche consortile quando l’oggetto consiste nella produzione e gestione di beni e servizi rivolti al consumo collettivo e destinati al soddisfacimento di finalità pubbliche. Le aziende hanno natura di ente pubblico economico;
c) istituto regionale, quando le funzioni e le attività attribuite sono caratterizzate prevalentemente da contenuti di alta specializzazione tecnico-scientifica ed orientate alla ricerca ed alla sperimentazione;
d) costituzione e partecipazione a società, per lo svolgimento dei servizi pubblici aventi rilevanza economica.
Combinando le due volontà, l’APTR, da Azienda regionale dovrebbe diventare Agenzia regionale anche prescindendo dall’oggetto, poiché secondo la norma le aziende dovrebbero avere natura di ente pubblico economico e quindi, non di società di capitali.
A dire il vero l’APTR potrebbe anche rientrare nella lettera d) e quindi, si potrebbe semplicemente costituire una società (controllata o partecipata) nella quale la Regione conferisce l’”azienda” APTR (cespiti, personale, organizzazione, ecc.) e le Associazioni di categoria altri beni o denaro.
Nel primo caso, sono confermati quali organi sociali il Direttore e il Collegio Sindacale (art. 4) e, in entrambi i casi, dovrebbero crescere i controlli che vengono esercitati, per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti, dal Consiglio regionale attraverso la Commissione consiliare competente, inoltre viene introdotto il controllo di gestione (art. 7 e 8).
Molto interessante potrebbe essere la combinazione della società partecipata con un capitale minoritario da parte dell’Ente pubblico e con l’ingresso non solo delle Associazioni di categoria, ma anche di singoli privati in modo da realizzare una sorta di Maison de la France nella quale gli investimenti annuali per la promozione turistica sono soprattutto privati. E’ una fattispecie che, in una congiuntura sfavorevole per la Regione il cui bilancio è assorbito dai problemi derivanti dal settore sanitario, potrebbe rilevarsi vincente. Forse però gli operatori privati abruzzesi non sono ancora maturi al punto da capire che occorre investire nella comunicazione della destinazione prima che in quella del singolo esercizio.
Un inconveniente potrebbe essere l’art. 13 della legge 4 agosto 2006 n. 248 che non consente alle società, con presenza di soggetti pubblici, di operare sul mercato poiché si ritiene che sarebbero in grado di alterare la concorrenza tra le imprese (sentenze TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 31 gennaio 2007 n. 140 e TAR Lazio, Sez. I ter, 20 febbraio 2007 n. 1486). La norma non consentirebbe di svolgere attività commerciali come, ad esempio, la gestione di un centro prenotazioni o la vendita delle guide turistiche, anche se, a dire il vero, esistono casi abruzzesi, che non impugnati, sopravvivono (cfr. la Ferrovia Adriatico Sangritana con l’Agenzia “Sangritana Viaggi & Vacanze).
Ipotizzata la natura e definiti i controlli, l’art. 3 aiuta a stabilire una questione ancora più importante e cioè la stessa esistenza in vita dell’APTR poiché recita: “i servizi pubblici, aventi per oggetto la produzione di beni e l’esercizio di attività volte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità regionale, sono erogati” dagli Enti regionali “nei soli casi in cui tali servizi non possono essere gestiti in maniera efficace ed economicamente conveniente dagli enti locali, ovvero la cui gestione diretta da parte dell’Amministrazione regionale, o mediante l’affidamento a terzi, con le modalità stabilite dalla vigente legislazione in materia di appalti, non risulti efficiente sotto il profilo dei risultati”.
Questo appare un disposto sconvolgente rispetto alla concezione passata ed alla situazione attuale. In effetti, l’articolato pone due condizioni fondamentali all’esistenza in vita di questi organismi.
Il primo vincolo riguarda la verifica della sussistenza di una impossibilità di una gestione da parte degli enti locali. Il secondo, di una inefficienza nella gestione diretta da parte della Regione stessa.
A questo punto si pone il problema di valutate questi presupposti; che si cercherà di affrontare in un prossimo post.
Se si inizia spulciando i documenti ufficiali, all’insediamento della Giunta regionale, nella seduta Consiliare del 27 gennaio 2009, è stato presentato il programma di governo che nelle schede obiettivo (intervento n. 6) prevede la “revisione della L.R. 54/97, modificando la A.P.T.R. in struttura societaria, con partecipazione al capitale delle associazioni di categoria”.
Nel discorso di insediamento del Presidente, si rileva un’altra intenzione quella di “affidare il controllo dei bilanci di tutti gli Enti strumentali della Regione comprese le ASL, verrà uniformato ed affidato alla struttura di supporto speciale di controllo e non più alle singole Direzioni Tecniche di riferimento".
L’organo esecutivo, già all’atto dell’insediamento, rileva la necessità di ritoccare la legge di organizzazione e individua espressamente l’esigenza di modificare la veste giuridica dell’Azienda di promozione indicando anche la tipologia societaria e la composizione sociale. Purtroppo non motiva queste scelte che si possono solo presumere nella volontà di favorire una maggiore partecipazione dei privati alla gestione dell’APTR e nell’assoggettarlo ad una forma di controllo standardizzato per tutti gli Enti regionali.
Dopo pochi mesi, l’organo legislativo approva la L. r. n. 4/09 recante i “Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali” che all’art. 3 classifica le possibili “modalità organizzative”, in:
a) agenzia regionale, quando l’oggetto consiste nello svolgimento di attività specifiche di interesse pubblico;
b) azienda regionale, anche consortile quando l’oggetto consiste nella produzione e gestione di beni e servizi rivolti al consumo collettivo e destinati al soddisfacimento di finalità pubbliche. Le aziende hanno natura di ente pubblico economico;
c) istituto regionale, quando le funzioni e le attività attribuite sono caratterizzate prevalentemente da contenuti di alta specializzazione tecnico-scientifica ed orientate alla ricerca ed alla sperimentazione;
d) costituzione e partecipazione a società, per lo svolgimento dei servizi pubblici aventi rilevanza economica.
Combinando le due volontà, l’APTR, da Azienda regionale dovrebbe diventare Agenzia regionale anche prescindendo dall’oggetto, poiché secondo la norma le aziende dovrebbero avere natura di ente pubblico economico e quindi, non di società di capitali.
A dire il vero l’APTR potrebbe anche rientrare nella lettera d) e quindi, si potrebbe semplicemente costituire una società (controllata o partecipata) nella quale la Regione conferisce l’”azienda” APTR (cespiti, personale, organizzazione, ecc.) e le Associazioni di categoria altri beni o denaro.
Nel primo caso, sono confermati quali organi sociali il Direttore e il Collegio Sindacale (art. 4) e, in entrambi i casi, dovrebbero crescere i controlli che vengono esercitati, per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti, dal Consiglio regionale attraverso la Commissione consiliare competente, inoltre viene introdotto il controllo di gestione (art. 7 e 8).
Molto interessante potrebbe essere la combinazione della società partecipata con un capitale minoritario da parte dell’Ente pubblico e con l’ingresso non solo delle Associazioni di categoria, ma anche di singoli privati in modo da realizzare una sorta di Maison de la France nella quale gli investimenti annuali per la promozione turistica sono soprattutto privati. E’ una fattispecie che, in una congiuntura sfavorevole per la Regione il cui bilancio è assorbito dai problemi derivanti dal settore sanitario, potrebbe rilevarsi vincente. Forse però gli operatori privati abruzzesi non sono ancora maturi al punto da capire che occorre investire nella comunicazione della destinazione prima che in quella del singolo esercizio.
Un inconveniente potrebbe essere l’art. 13 della legge 4 agosto 2006 n. 248 che non consente alle società, con presenza di soggetti pubblici, di operare sul mercato poiché si ritiene che sarebbero in grado di alterare la concorrenza tra le imprese (sentenze TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 31 gennaio 2007 n. 140 e TAR Lazio, Sez. I ter, 20 febbraio 2007 n. 1486). La norma non consentirebbe di svolgere attività commerciali come, ad esempio, la gestione di un centro prenotazioni o la vendita delle guide turistiche, anche se, a dire il vero, esistono casi abruzzesi, che non impugnati, sopravvivono (cfr. la Ferrovia Adriatico Sangritana con l’Agenzia “Sangritana Viaggi & Vacanze).
Ipotizzata la natura e definiti i controlli, l’art. 3 aiuta a stabilire una questione ancora più importante e cioè la stessa esistenza in vita dell’APTR poiché recita: “i servizi pubblici, aventi per oggetto la produzione di beni e l’esercizio di attività volte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità regionale, sono erogati” dagli Enti regionali “nei soli casi in cui tali servizi non possono essere gestiti in maniera efficace ed economicamente conveniente dagli enti locali, ovvero la cui gestione diretta da parte dell’Amministrazione regionale, o mediante l’affidamento a terzi, con le modalità stabilite dalla vigente legislazione in materia di appalti, non risulti efficiente sotto il profilo dei risultati”.
Questo appare un disposto sconvolgente rispetto alla concezione passata ed alla situazione attuale. In effetti, l’articolato pone due condizioni fondamentali all’esistenza in vita di questi organismi.
Il primo vincolo riguarda la verifica della sussistenza di una impossibilità di una gestione da parte degli enti locali. Il secondo, di una inefficienza nella gestione diretta da parte della Regione stessa.
A questo punto si pone il problema di valutate questi presupposti; che si cercherà di affrontare in un prossimo post.