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martedì 22 dicembre 2009

Il 20 gennaio partiranno i buoni vacanza

Il Ministro del Turismo presenterà oggi l’iniziativa dei buoni vacanze, che potranno essere prenotati a partire dal prossimo 20 gennaio.
E’ esecutivo il decreto che stabilisce l’erogazione di fondi pari a 5 milioni di euro.

martedì 15 dicembre 2009

Un viaggio sotto l’albero


La novità di questa stagione proviene dalla Francia ed è un nuovo modo di vendere i soggiorni. Confezionati in eleganti cofanetti regalo, dietro l’apparenza di oggetti dal design elegante, nascondono viaggi per tutti i gusti distribuiti anche attraverso la grande distribuzione e le librerie.

Secondo l'osservatorio Amadeus questi viaggi ben impacchettati, tematizzati, curati nei dettagli e pronti per l’uso stanno incontrando il favore del pubblico italiano. Sembra che le vendite dei cofanetti, da scartare sotto l'albero di Natale o in altre occasioni, registrino aumenti del 15% sul 2008, con un più 9% anche dei voucher.
Nel “box”, così si chiama la scatola, si trova un voucher (rinominato assegno regalo) per brevi soggiorni da passare con un amico o con la ragazza in posti diversi dal solito e una guida.

L'acquisto si può effettuare direttamente on line, presso i centri commerciali, nelle librerie o nelle agenzie di viaggio. Ad esempio lo Smartbox è venduto anche in alcune filiali di Auchan, La Rinascente, Media World, Saturn, Trony, Unieuro, Conad Leclerc, da alcune Librerie Mondadori e Feltrinelli, dal TCI, da Buffetti e da diverse agenzie.

Il gruppo Smartbox, leader europeo di questo genere di vendita, ha sviluppato l’idea dei cofanetti tematici prima in Francia, successivamente in Belgio ed Olanda, per poi entrare anche in Gran Bretagna, Irlanda, Spagna, Svizzera, Portogallo, Italia, Germania, Svezia e Danimarca. E’ anche presente negli Stati Uniti, Canada, Giappone e presto sarà in Brasile.
Nel 2007, il gruppo Smartbox ha distribuito sul mercato più di 2 milioni di cofanetti regalo.

Sempre in Francia nasce Regalbox dall'esperienza della più importante azienda francese di buoni regalo Lebonkado. L'innovazione di prodotto e dei canali di distribuzione viene successivamente ripresa da diversi operatori italiani e oggi anche da un TO abruzzese: Narramondo di Giulianova.

Il cofanetto regalo denominato “Abruzzo PresentOso” contiene un pacchetto weekend di 2 notti per 2 persone, valido tutto l’anno, a scelta tra 12 località abruzzesi, a ciascuna delle quali è associato un omaggio tipico abruzzese. Il prodotto è composto da 12 confezioni con schede tematiche collegate alle 12 destinazioni proposte.

venerdì 11 dicembre 2009

Primo successo della lobby dei balneatori

La Commissione Europea rinvia di sei anni (al 31.12.2015) la scadenza della procedura di infrazione a carico dell'Italia accogliendo le richieste di proroga presentate dal Governo.

Lo afferma il membro italiano della decima Commissione Permanente dell'Industria, Commercio e Turismo.

martedì 1 dicembre 2009

Categoria a rischio estinzione: balneatori.


Oltre 5.000 imprenditori balneari sono attesi per il 1° dicembre a Roma presso l'Auditorium di S. Cecilia in via della Conciliazione n. 4 per l'Assemblea Generale. Gli operatori attendevano “precisi impegni da parte del Governo, ne va della stessa sopravvivenza del turismo italiano” e mette “in pericolo 28.000 imprese, 400.000 posti di lavoro, l'integrità ambientale delle coste ma, soprattutto, la stessa immagine turistica dell'Italia”.

Realmente gli stabilimenti balneari non sono altro che una delle componenti di una delle tipologie del turismo, quella balneare tradizionale. Esistono tante altre forme di turismo a cominciare dallo sci invernale che tra breve inizierà la sua stagione. E’ pur vero però che senza di essi è difficile proporre e vendere il turismo mare.
Ma se la preoccupazione degli imprenditori della spiaggia è quella della “sopravvivenza del turismo” o dell’integrità ambientale o ancora dell’immagine possono da subito riconsegnare le concessioni in modo da consentire alle Amministrazioni pubbliche di procedere per tempo alle nuove assegnazioni in modo che per la prossima stagione estiva tutto sia pronto.

A prescindere dalla provocazione, la lobby dei balneatori è di nuovo sul piede di guerra paventando la chiusura di circa 13.000 imprese del settore (cfr. comunicato stampa FIB – ma quante sono?). Dopo le periodiche lotte per stabilire i canoni demaniali, oggi scendono in campo per recuperare il “diritto di insistenza” che è stato dichiarato incompatibile con la normativa europea (cfr. procedura di infrazione n. 2008/4908). Già oggi, il contrasto tra la normativa statale (rinnovi sessennali automatici) e l'ordinamento comunitario, comporta la disapplicazione della disciplina nazionale e impone l'obbligo di tale disapplicazione non solo ai giudici, ma anche a tutti gli organi dello Stato comprese le più diverse Autorità Amministrative.

L’allarme della chiusura di migliaia di imprese risulta pretestuoso poiché vige un altro principio di preferenza che non è stato impugnato e cioè, la tutela dell'ambiente costiero che secondo l'art. 37 del cod. nav., così come novellato dalla legge 494/1993, nel caso di nuove concessioni turistico-ricreative, occorre assegnare preferenza, alle richieste "che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili". Di conseguenza, se in passato le assegnazioni sono avvenute nel rispetto della suddetta preferenza non c’è da preoccuparsi verranno ri-assegante agli stessi soggetti poiché solo in caso mancanza di ragioni di preferenza, il rilascio della concessione avviene a chi offre il canone annuo maggiore. E se poi, malauguratamente le concessioni non dovessero essere rinnovate agli stessi soggetti, saranno altre imprese ad ottenerle e quindi, a far si che le spiagge non rimangano “deserte” e che si rispetti la “ratio” della demanialità è cioè la conservazione dell’uso pubblico cui il bene è destinato.

Il diritto di insistenza consisteva nell’interesse dei concessionari, ad essere preferiti, alla scadenza della concessione, ad altri aspiranti nella scelta del nuovo concessionario. L’ordinamento giuridico italiano considerava la posizione di colui che già si trova in una determinata situazione e che, quindi, avrebbe potuto patire un nocumento dal venir meno della concessione.
La pretesa che però deve essere espressamente riconosciuta dalla legge o dall'autonomia contrattuale delle parti (cfr. Sez. V, 9 dicembre 2002, n. 6764; 27 ottobre 2000 n. 5743), non è tutelata incondizionatamente, bensì incontra un limite nella discrezionalità dell'amministrazione (cfr. Sez. IV, 29 novembre 2000, n. 6321; Sez. IV, 1° ottobre 1993, n. 817).
In altre parole, se la normativa di assegnazione non la prevede espressamente il diritto non può essere fatto valere ovvero se la licitazione privata di assegnazione non considera il diritto in argomento, esso non è esercitatile.

Nel tempo e con la delega delle competenze, prima dallo Stato alle Regioni e poi ai Comuni, il diritto di insistenza previsto dall'art. 37 codice della navigazione è stato diversamente recepito nei vari ordinamenti.

Vivendo in una città di mare, è da bambino che frequento gli stabilimenti balneari ed ho avuto modo di conoscere i genitori ed i nonni di alcuni degli attuali “balneatori”, così come il praticantato e poi, l’esercizio, seppur breve, della professione di Dottore Commercialista mi ha consentito di conoscere le cosiddette “vendite” di alcune concessioni.
Grazie al rinnovo tacito o automatico, alla varie prelazioni, dal diritto di insistenza a quello di subentro, le concessioni vengono “confermate” quasi sempre agli stessi soggetti (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 24-07-2009, n. 4675) che spesso si trasformano da ditte individuali diventano imprese familiari o coniugali ed a volte società di persone che naturalmente possono cedere le quote sociali pur restando lo stesso soggetto giuridico. Ed ancora più facilmente se l’iniziale concessione era stata acquisita da una società di capitale.
In queste “cessioni” poi, l’importo del reale avviamento commerciale non viene determinato dalla capacità dell’azienda di produrre reddito, bensì dalla estensione dell’arenile e dagli immobili esistenti che grazie al diritto di insistenza vengono considerati al pari dell’edilizia convenzionata (concessione novantanovennale del terreno).
In pratica, il diritto di insistenza consente di trasformare una concessione a termine, in una a tempo indeterminato, ultra-vitalizia.

Il comportamento, che può apparire fiscalmente elusivo, viene anche premiato con incentivi fiscali in caso di aggregazione.

Forse, la spiaggia è entrata nella disponibilità del privato diventando di fatto una vera e propria “proprietà privata” cessando quindi, la sua funzione di proprietà pubblica (i beni pubblici sono tutti quei beni appartenenti allo Stato o ad altri Enti pubblici e destinati alla soddisfazione di interessi pubblici).

Il concessionario, come il proprietario, può alienare il bene, cioè può realizzare il valore di scambio che esso ha attraverso una super valutazione dell’avviamento commerciale. Può darlo in locazione, insieme alle attrezzature mobili o immobili insistenti sull’area, maggiorando il canone dell’affitto aziendale. Può cederlo agli eredi con o senza testamento.
Come un qualsiasi altro proprietario di una cosa dovrebbe però rispettare i limiti che la legge stabilisce ed adempiere gli obblighi che la stessa gli impone.

Senza voler entrare nel merito della procedura di infrazione della Commissione Europea che apre le concessioni al libero mercato, la stessa Costituzione italiana (art. 42) stabilisce, non per i beni pubblici, ma per la proprietà privata, che essa deve essere riconosciuta e garantita dalla legge, la quale ne determina i modi di acquisto, di godimento, ma anche i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere limitata come la proprietà terriera può essere sottoposta a vincoli o ad obblighi al fine di stabilire degli equi rapporti sociali (art. 44 cost.).
La Costituzione considera anche la relazione che esiste tra i diritti del proprietario e gli interessi che i soggetti non proprietari possono legittimamente avere nei confronti dei medesimi beni.

Come per le concessioni la pretesa non è tutelata incondizionatamente, bensì incontra dei limiti finalizzati al soddisfacimento di interessi pubblici. Anche il diritto di proprietà di un privato si arresta in ragione dell’adempimento di quei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale che sono richiamati in termini generali dall’art. 2 e che l’art. 42 specifica.
La Carta impone al legislatore ordinario di realizzare un’attenta ponderazione tra l’interesse individuale e quello sociale in relazione alle caratteristiche dei beni (sentenza 252/83).

Se quanto premesso ha un minimo di validità, la soluzione al problema posto dai balneatori appare di una logica sorprendente anche se paradossale: come richiesto dai balneatori potrebbe adottarsi la disciplina dell’esproprio per pubblico interesse, prevista per la proprietà privata, e per il quale è atteso un equo indennizzo.
Una norma transitoria potrebbe prevedere che l’indennizzo sborsato dall’Amministrazione possa essere successivamente recuperata dal vincitore della licitazione privata che assegna una nuova concessione che, a questo punto, potrebbe anche essere ventennale.

Ma l’approccio alla tematica non può non tener conto del nuovo concetto di etica pubblica, nella convinzione che il fine di ogni soggetto pubblico, e di ogni agire privato, debba essere il rispetto e lo sviluppo del “bene comune”.
L’interesse ‘privato’ di terzi può, certo, coesistere con l’interesse pubblico, ma non deve essere la finalità prevalente: può essere solo un ‘interesse legittimo’, ‘occasionalmente protetto”.
Questo criterio generale dell’interesse pubblico, come interesse prevalente rispetto agli interessi privati che possono coincidere o confliggere con esso, vale anche – sia pure in misura minore – nei rapporti tra enti e privati, siano essi cittadini o imprese.
Il singolo legittimamente rappresenta e chiede la tutela di specifici interessi, personali, di gruppo; ma non deve farlo senza tener conto dell’interesse generale, non essendo lecito per nessuno considerare la pubblica istituzione come una ‘greppia’ sulla quale gettarsi senza ritegno
”.

Rimborsi delle tasse universitarie per corsi e master

La Regione Abruzzo ha emanato un avviso pubblico per la presentazione delle domande di assegnazione di Voucher per l'Alta Formazione per il rimborso delle tasse di iscrizione e frequenza pagate tra il 01/10/2008 ed il 05/11/2009 da studenti residenti nella Regione Abruzzo. La scadenza è il 28 dicembre 2009.

I percorsi formativi finanziati svolti in Italia riguaradano:
1) Corsi di specializzazione post universitari: organizzati da Università, da Istituzioni pubbliche e private, quest’ultime solo se accreditate per l’alta formazione;
2) Master di II° livello: corsi a carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea vecchio ordinamento o specialistica, che rilasciano un titolo di studio accademico definito dal D.M. 270/2004;
3) Corsi di laurea i cui titoli di studio finali sono: laurea magistrale/specialistica, laurea vecchio ordinamento, titolo di studio legalmente equipollente;
4) Master di I° livello: corsi a carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea triennale o di titoli di studio legalmente equipollenti o, equiparati come titoli accademici e definiti dal D.M. 270/2004;
5) Corsi di laurea i cui titoli di studio finali sono: laurea, titolo di studio legalmente equipollente.

Per i percorsi formativi svolti all’estero:
1) Master post laurea il cui titolo è stato riconosciuto idoneo in Italia;
2) Corsi di alta professionalizzazione organizzati da Università, Accademie, altre Istituzioni pubbliche e private di alta formazione il cui titolo è stato riconosciuto idoneo in Italia.